Abilitazione avvocato in spagna

La Spagna è l’unico paese dell’Unione Europea dove l’accesso alla professione di avvocato non è subordinata: (i) allo svolgimento di un periodo di pratica e (ii) al superamento di un esame di abilitazione.
Di conseguenza il giovane neolaureato che intende esercitare la professione di avvocato dovrà solo iscriversi al collegio degli avvocati previo pagamento della relativa tassa di iscrizione.
La situazione sopra descritta sta, tuttavia, per cambiare in maniera radicale. La legge 34/2006 del 30 ottobre relativa all’accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna (che entrerà in vigore nel 2011) subordina l’iscrizione al collegio degli avvocati al conseguimento del titolo di avvocato e procuratore dei Tribunali.
Per ottenere tale titolo il giovane neolaureato dovrà frequentare dei corsi accreditati dal Ministero spagnolo dell’educazione e Scienza. I corsi si svolgeranno in università e scuole giuridiche convenzionate con il Ministero e non prevederanno alcun esame di ingresso.
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